ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

S.O.G.IT. Sezione Verona Orientale I Giovanniti ONLUS,
con sede legale in via Trieste, 60 – 37040 Cologna Veneta (VR) Italia,
Cod. Fiscale 91021700231,  e-mail sogit.veronaorientale@gmail.com,
website  www.sogitlonigo.it, di seguito denominata ‘Contitolare’,
in persona del suo Presidente,

S.O.G.IT. Sezione Lonigo I Giovanniti ODV.,
con sede legale in viale della Vittoria, 19 – 36045 Lonigo (Vi) Italia,
Cod. Fiscale 95136460243, e-mail: segreteria@sogitlonigo.it,
website www.sogitlonigo.it, di seguito denominata ‘Contitolare’,
in persona del legale rappresentante,

d’ora in poi anche congiuntamente denominate le ‘Parti’ convengono e si stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto

L’oggetto del presente accordo è l’instaurazione di un rapporto di contitolarità – tra le Parti – per il trattamento dei dati acquisiti, gestiti e trattati per le finalità indicate dalle Parti, mediante consenso richiesto e reso dagli interessati, ove dovuto.

Art. 2. Cause della contitolarità

Le Parti, come in effetti con il presente accordo pongono in essere, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti, stante le medesime finalità del trattamento, in regime di contitolarità, e per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture, delle risorse; anche con riferimento a contratti di rete interaziendali, eventualmente esistenti tra le Parti.

Art. 3. Dati

La “contitolarità” è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità espresse nella apposita informativa resa, intendendosi per “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’archiviazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.

Art. 4. Obblighi ed attività svolte dai contitolari

I Contitolari del trattamento condividono:

  • le finalità del trattamento di dati personali;
  • le modalità del trattamento di dati personali;
  • gli strumenti utilizzati;
  • i profili di sicurezza.

I contitolari sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di ‘Protezione dei Dati Personali’.

Inoltre il presente accordo, solidale nei confronti degli interessati, dispone che:

  • Le Parti gestiranno le seguenti operazioni:

archiviazione dei dati, back-up dei dati, sicurezza sui dati, raccolta e validazione dei dati,, consultazione ed analisi dei dati, profilazione e segmentazione dei dati, invio di e-mail ai soggetti interessati, contatti telefonici ed sms con i soggetti interessati, contatti diretti e postali con i soggetti interessati, invito dei soggetti interessati ad eventi, indagini di mercato rivolte ai soggetti interessati, invio di proposte d’offerte e di promozioni commerciali ai soggetti interessati, sicurezza sui dati, raccolta e validazione dei dati, consultazione ed analisi dei dati, profilazione e segmentazione dei dati, invio di e-mail ai soggetti interessati, contatti telefonici ed sms con i soggetti interessati, contatti diretti e postali con i soggetti interessati, invito dei soggetti interessati ad eventi, indagini di mercato rivolte ai soggetti interessati, invio di proposte d’offerte e di promozioni commerciali ai soggetti interessati.

Art. 5. Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle Parti degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell’altra Parte, decorsi 15 giorni ove la Parte non abbia sanato la causa dell’inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per chiusura di una delle due società, volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l’accordo di contitolarità, con preavviso di mesi 3 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Lonigo, 10/12/2018